OPA: abbreviazione di "Offerta pubblica d'acquisto" (generalmente di azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari). L'Opa diventa obbligatoria quando il possesso di azioni ordinarie di una società supera la quota del 30%. Il gergo borsistico distingue tra Opa "amichevoli" e "ostili": le prime indicano azioni finanziarie concertate, le seconde sono sinonimo di vere e proprie acquisizioni o scaate finanziarie, come nel caso Fiat-Montedison.
OPA A CASCATA: E' l'obbligo di effettuare un'Opa sulle società controllate dalla società oggetto dell'Opa originaria. Scatta quando la società controllata ha un valore patrimoniale superiore a un terzo del patrimonio complessivo della società oggetto d'Opa.
PREZZO DELL'OPA: E' il prezzo per singola azione che l'offerente si impegna a onorare ai possessori dei titoli della società oggetto d'Opa che aderisacono all'offerta. Il prezzo è deciso direttamente dall'offerente, in caso di Opa obbligatoria in compito spetta invece alla Consob.
PASSIVITY RULE: traduzione inglese di "regola di passività". Norma che vieta agli amministratori delle società oggetto dell'Opa di mettere in atto azioni di difesa. Scatta al momento della presentazione del prospetto d'Opa.
MINORANZA DI BLOCCO: E' quella porzione del capitale di una società (corrisponde a un terzo delle azioni ordinarie) in grado di bloccare le decisioni nell'assemblea strordinaria, dove occorre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea.