PARAGRAFO 2
LA NATURA DELLE CONDOTTE CONTESTATE
NEI CAPI DI IMPUTAZIONE.
L'ORIGINE E IL FONDAMENTO DEL PATTO DI SCAMBIO
TRA ANDREOTTI E COSA NOSTRA.

Nei capi di imputazione formulati nella richiesta di rinvio a giudizio - che
perimetrano rigorosamente il thema decidendum ed il thema
probandum - questa sequenza di fatti specifici è stata
riassuntivamente contestata nel fatto di avere l'imputato "messo a
disposizione dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela
degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa,
l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di
esponente di vertice di una corrente politica,
nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività,
partecipando in questo modo al mantenimento, al
rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima".
Nei medesimi capi di imputazione è stato inoltre specificato che
l'imputato ha realizzato la condotta incriminata sia partecipando personalmente
- in contingenze eccezionali che richiedevano il suo personale intervento - ad
incontri con esponenti di vertice di Cosa Nostra, sia intrattenendo rapporti
continuativi con l'associazione mafiosa tramite altri soggetti alcuni dei quali
aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia, sia ponendo in
essere - in varie forme e modi, ache mediati - condotte volte ad influenzare, a
vantaggio dell'associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni
giudiziarie ed in altri settori dello Stato.
Negli stessi capi di imputazione si sono, in particolare, sottolineati i
seguenti fatti specifici, evidenziati dalle indagini e riconducibili
all'imputato:
- personale partecipazione ad incontri con esponenti anche di vertice di
Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli
interessi dell'organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo
ed in altra località della Sicilia nel 1979 e nel 1980, prima e
dopo l'omicidio del Presidente MATTARELLA; nonchè l'incontro svoltosi a
Palermo nel 1987 con il latitante Salvatore RIINA, con Salvo LIMA e con Ignazio
SALVO);
- mantenimento di rapporti continuativi con l'associazione mafiosa per il
tramite di soggetti - pur essi uomini d'onore - aventi posizioni di rilevante
influenza politica a Palermo ed in Sicilia (in particolare, l'on. Salvo LIMA ed
i cugini Nino ed Ignazio SALVO);
- rafforzamento della potenzialità criminale dell'organizzazione,
in quanto, tra l'altro, l'imputato determinava nei capi di Cosa Nostra ed in
altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di
esso ANDREOTTI a porre in essere (in varie forme e modi, soprattutto mediati)
condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione per delinquere,
individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello
Stato;
- rafforzamento, ancora ed in particolare, della capacità di
intimidazione dell'organizzazione, fino al punto da ingenerare uno stato di
condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti -
pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra ed averne rivelato la struttura e le
attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti
della Commissione - si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e
circostanze (relativi anche a gravi omicidi, quali ad esempio quelli di
PECORELLI, MATTARELLA, DALLA CHIESA) concernenti rapporti fra Cosa Nostra ed
esponenti politici, tra i quali appunto esso ANDREOTTI, per il timore -
peraltro esplicitamente manifestato - di poter subire pericolose conseguenze.
In sintesi - secondo le risultanze evidenziate dalle indagini, e che
formeranno oggetto di prova in questo dibattimento - la condotta di
partecipazione contestata si è concretata in un patto di
scambio tra l'imputato e Cosa Nostra; patto di scambio che traeva
origine e continuo alimento dal potere che l'imputato aveva acquisito, anche
grazie all'importante contributo di Cosa Nostra, in quanto capo di una delle
più importanti correnti del partito della Democrazia Cristiana.
L'origine e la natura di questo patto di scambio sono intimamente
connessi alle varie fasi evolutive, in termini di potenza politica, della
corrente andreottiana.
Come si dimostrerà in questo dibattimento, la corrente fondata dal
sen. ANDREOTTI, fino al 1968, aveva una dimensione ed un respiro quasi
esclusivamente regionali, con epicentro nel Lazio.
La corrente compie un salto di qualità, ed assume un peso
nazionale, accrescendo in modo determinante il proprio potere contrattuale
all'interno del partito, quando, a far data da quell'anno, l'on. Salvo LIMA,
già più volte venuto alla ribalta delle cronache nazionali
e della Commissione Parlamentare Antimafia per i suoi collegamenti mafiosi,
transita dalla corrente fanfaniana a quella andreottiana nella ricerca di nuovi
e più ampi spazi di potere personale.
L'on. LIMA porta infatti con sè, all'interno della corrente, non solo il
corredo delle vaste e ramificate relazioni di potere che aveva costruito nel
corso della sua pregressa attività politica all'ombra dell'on.
Giovanni GIOIA ma anche, e soprattutto, il corredo delle sue organiche e
risalenti relazioni con alcuni dei più importanti esponenti mafiosi,
tra i quali Stefano BONTATE, Antonino e Ignazio SALVO, uomini d'onore della
famiglia di Salemi a capo di un impero economico finanziario tra i più
potenti dell'isola.
Costoro, da quel momento, pongono al servizio della corrente andreottiana la
loro enorme capacità di controllo di larghe fasce dell'elettorato e
della vita interna del partito della Democrazia Cristiana, nella quale
trapiantano il vasto repertorio della violenza mafiosa.
Tutto questo avviene con la piena consapevolezza e volontà del
sen. ANDREOTTI, il quale, infatti, da allora - come si dimostrerà -
avrebbe iniziato anche ad avere rapporti diretti con BADALAMENTI, BONTATE, i
cugini SALVO, e, dopo l'ascesa dei corleonesi, anche con il nuovo capo di Cosa
Nostra, Salvatore RIINA.
Il patto di potere tra l'imputato e Cosa Nostra diventa così
indissolubile e si cementa nel tempo per la reciprocità dei
vantaggi che ne conseguono.
Il vantaggio personale del sen. ANDREOTTI consiste in una crescita
esponenziale del suo potere all'interno del partito e, conseguentemente del suo
potere tout court che, in diverse occasioni, diviene determinante per
l'elezione del segretario nazionale del partito e che gli consente di sedere da
protagonista al tavolo delle trattative con gli altri capicorrente per la
spartizione lottizzatoria dei posti di potere in tutto il circuito
politico-istituzionale.
D'altra parte l'interesse di Cosa Nostra a sostenere la corrente andreottiana
in Sicilia non era collegato solo agli illeciti vantaggi che l'organizzazione
poteva ottenere direttamente da interventi personali del sen. ANDREOTTI, al
quale ci si rivolgeva solo in casi particolari, ma soprattutto alla
possibilità di avvalersi, per soddisfare gli svariati interessi
dell'organizzazione che spaziavano in tutti i settori della vita politica ed
amministrativa, di una struttura di potere articolata a livello nazionale e
ramificata in tutti i principali settori istituzionali.
Mediante l'inserimento dei propri terminali locali in tale struttura
nazionale di potere, Cosa Nostra poteva infatti gestire i propri multiformi
interessi all'interno del medesimo circuito in cui operava il personale
politico andreottiano, utilizzando le stesse leve di potere e la stessa
ragnatela di relazioni interpersonali correntizie attivabili dal personale
politico di estrazione non mafiosa.
Se per ANDREOTTI il sostegno di Cosa Nostra era divenuto uno dei pilastri del
suo potere personale, per l'organizzazione mafiosa ANDREOTTI costituiva la
chiave di accesso per entrare da coprotagonista, mediante la sua corrente,
nell'area dei più importanti centri decisionali e la
possibilità di uscire dal ghetto della politica di piccolo
cabotaggio esercitata ai margini delle grandi correnti nazionali.
Ciò che interessava a Cosa Nostra, per l'ordinaria amministrazione
degli interessi dell'organizzazione, era solo che ANDREOTTI continuasse a
mantenere il suo potere di capocorrente e che la sua corrente fosse a
disposizione dell'organizzazione.
Era sufficiente che sotto l'egida del suo potere, al cui rafforzamento Cosa
Nostra aveva contribuito, operassero per conto e nell'interesse
dell'organizzazione gli uomini della corrente.
Solo nei momenti di crisi, veniva richiesto l'impegno diretto di ANDREOTTI.
In questa prospettiva logica, l'Accusa si propone di dimostrare la natura e
l'essenza giuridica della partecipazione di ANDREOTTI a Cosa Nostra.
Il contributo, che l'imputato ha dato alla realizzazione degli scopi propri
dell'associazione mafiosa, è consistito proprio nell'avere messo a
disposizione, con la consapevole volontà di contribuire così
stabilmente alla vita dell'associazione medesima, la struttura articolata di
potere della sua corrente, della quale Cosa Nostra poteva usufruire
direttamente per le sue molteplici necessità quotidiane senza la
necessità che egli intervenisse di volta in volta personalmente.
In quest'ottica, la partecipazione di ANDREOTTI ad incontri con esponenti di
vertice di Cosa Nostra, i suoi rapporti con l'on. LIMA e con i cugini SALVO, ed
in genere i suoi interventi personali, non vanno considerati riduttivamente
solo come i momenti in cui si è esplicata ed esaurita la sua
partecipazione a Cosa Nostra, ma piuttosto ed essenzialmente come momenti
rivelatori:
- della sua piena consapevolezza dell'avvenuta e stabile trasformazione della
sua corrente in Sicilia in una struttura di servizio di Cosa Nostra;
- della sua volontà, permanente nel tempo, di contribuire
personalmente alla creazione di tale struttura di servizio,
sponsorizzando l'ingresso e la crescita nella corrente di esponenti espressi
direttamente da Cosa Nostra, accettando l'innesto nella vita della corrente
della metodologia mafiosa, e riservandosi, infine, di intervenire personalmente
solo nei casi in cui gli interventi richiesti erano necessari per mantenere o
rafforzare la predetta struttura di Servizio(1)
o superavano le capacità degli uomini della corrente in Sicilia(2).
E' evidente, alla luce di tutto ciò, che il contributo dell'imputato
alla vita dell'associazione mafiosa è stato molto più rilevante di
quello fornito da molti uomini di onore formalmente "combinati",
già condannati, la cui partecipazione si è esplicata nel
mettere a disposizione di Cosa Nostra risorse personali enormemente più
modeste di quelle dell'imputato.
E' altresì evidente che tale contributo dell'imputato - per la sua
rilevanza, per la sua sistematicità e per la sua
continuità nel tempo - travalica ampiamente gli angusti limiti
della fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P., ed integra invece
pienamente tutti gli elementi strutturali delle fattispecie contestate nella
richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 C.P. sino al 28.9.1982 e art. 416 bis
C.P. per il periodo successivo), formulata a seguito della conclusione delle
indagini e della valutazione delle fonti di prova acquisite.
(1) Ad esempio partecipando a comozi di politici espressi da Cosa Nostra, o imponendo nella direzione nazionale del partito l'inserimento in lista degli stessi.
(2) Per es. l'intervento per l'aggiustamento del maxi-processo
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