TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO V SEZIONE PENALE VERBALE DI TRASCRZIONE UDIENZA
Proc. P. n.
Udienza del 29/05/1996
A carico di Andreotti
PRESIDENTE:
Stiano comodi. Il Tribunale è dispiaciuto per questo ritardo,
ma non dipende da noi. Allora si procede alla costituzione delle parti.
L'imputato è presente, difeso dall'avvocato Coppi e dall'avvocato
Sbacchi, in sostituzione dell'avvocato...
COSTITUZIONE DELLE PARTI
PRESIDENTE:
E allora, attiviamo il collegamento.
AVV.COPPI:
Signor Presidente!
PRESIDENTE:
Prego, prego, aspetti. Si.
AVV.COPPI:
Prima di dare inizia al collegamento, la Difesa intendeva sottoporre
all'attenzione sua e del collegio alcune considerazioni proprio in relazione
all'atto istruttorio che stiamo per compiere. Noi procediamo all'esame
o dovremmo procedere all'esame del signor Mutolo che, in questo procedimento,
compare come imputato di reato connesso, quindi valgono per il suo esame
le regole dettate dall'articolo 210 che rinvia, per quanto riguarda le
modalità, le caratteristiche dell'esame all'articolo 499 che disciplina
l'esame dei testimoni. Ora, l'articolo 146 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale disciplina in un modo particolare la modalità
di assunzione dell'esame testimoniale, faccio riferimento alla seconda
parte dell'articolo 146 là dove si dice che il seggio.. anzi all'ultima
parte, l'ultimo capoverso, l'ultimo dettato dell'articolo 146, là
dove si dice che il seggio delle persone da sottoporre ad esame è
collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente
visibili sia dal giudice che dalle parti. Questa disposizione collocata
fra le norme di attuazione, è un diretto corollario di tutto l'impianto
che dovrebbe caratterizzare o che avrebbe dovuto caratterizzare il nostro
sistema processuale quell'impianto che sbrigativamente viene definito come
impianto accusatorio caratterizzato nella parità nella condizione
delle parti e altre caratteristiche che sono tipiche di questo sistema
processuale. Ora, uno dei profili più tipici del processo qual'è
stato delimitato dal nuovo legislatore, come tutti quanti noi sappiamo,
è l'esame diretto dei testimoni e l'esame diretto delle parti e
l'acquisizione della prova nella sede dibattimentale e via dicendo. Ora,
noi riteniamo che, innanzitutto, esame diretto significhi esame che comporti
un contatto immediato, oserei dire addirittura un contatto fisico, non
certo una colluttazione, ma un contatto fisico e quindi anche una immediatezza
di rapporti fra la fonte di prova che viene esaminata e l'esaminatore.
d'altra parte le regole dell'esame incrociato sono regole che sono proprio
caratterizzate anche da certe tecniche che il Tribunaleconosce perfettamente,
che noi stessi stiamo apprendendo, ma che abbiamo mutuato da altri sistemi
che questo tipo di esame praticano già da tempo, e noi sappiamo
che proprio una delle caratteristiche di questo esame, ciò che lo
rende particolarmente efficace è la possibilità delle parti
di avere questo contatto immediato con la fonte di prova, scrutarne addirittura
il trasalimento, nel vecchio codice di procedura penale spesso le parti
o il collegio di ufficio dettava a verbale che l'imputato o il testimone
rispondeva dopo evidente esitazione, sottolineava il tremore o certe forme
sintomatiche di espressione del testimone che potevano essere apprezzate
ai fini della valutazione della sua credibilità e via dicendo. Tutto
ciò esige, quindi, proprio la presenza fisica della persona che
deve essere esaminata, tanto più, ripeto, in un processo come il
nostro, caratterizzato, come dicevo, dalla assunzione della prova nel dibattimento
e da questo tipo particolare, poi, di esame della fonte, che è l'esame
incrociato. Anche il dettato secondo cui la prova viene raccolta nel dibattimento,
il dibattimento è il luogo deputato alla assunzione della prova,
è un altro argomento che sottolinea direi, questo dato implicito,
che era stato, certamente, preso in considerazione dal legislatore nel
momento in cui ha dettato i principi fondamentali del codice, cioè
la presenza fisica della persona che deve essere esaminata perchè
il dibattimento non è solo il luogo, nel senso processuale, in cui
la prova deve essere raccolta, ma è proprio anche il luogo fisico
in cui le parti si scontrano, il giudice controlla la regolarità
dell'assunzione delle prove, ma controlla, anche, ai fini della formazione
del suo giudizio, la fonte di prova che in quel momento viene sottoposta
ad esame. Il collegio ha quindi compreso, certo, perfettamente, qual'è
il punto di vista della Difesa. Noi riteniamo che un punto cardinale del
procedimento, quale delineato dal codice, comporti la presenza fisica della
persona che deve essere sottoposta all'esame. L'articolo 146, quindi dicevo,
era una diretta conseguenza di questa... di questo impianto. Del resto
il collegio sa perfettamente che la possibilità di ricorrere alla
registrazione anche visiva degli esami che si svolgono in sede di indagini
preliminari, non è fatta allo scopo di sostituire un... con un esame
a distanza, la presa di contatto diretto con una fonte di prova, la possibilità
della registrazione visiva è un supporto che si vuole raccogliere
proprio allo scopo di fissare in immagini addirittura i (parola non chiara)
della fonte di prova che viene esaminata in quel momento, lo sguardo che
può lanciare al suo difensore nella speranza di avere una imbeccata
su quel che deve fare, certo, quindi, non un sistema sostitutivo dell'esame
diretto e dell'esame con il controlo fisico delle parti, ma caso mai un
qualche cosa dettato ad integrazione e a completamento di questo sistema
di assunzione della prova. all'improvviso, nel sistema delle norme di attuazione
viene introdotto l'articolo 147, bis, che è quello sulla base del
quale oggi noi dovremmo procedere, una disposizione la quale è attribuisce
al collegio e addirittura in casi di urgenza, al Presidente stesso del
collegio, il potere di disporre che l'esame avvenga a distanza e l'unica
ragione che dovrebbe giustificare questo esame a distanza è quella
indicata, molto genericamente, dall'articolo 147 in non meglio precisate
ragioni di cautela. le ragioni di cautela, quindi, dovrebbero e potrebbero
autorizzare il collegio a fissare determinate regole per l'assunzione della
prova e addirittura dovrebbero giustificare, non è ripetuta l'espressione,
ma si deve ritenere che valga anche per quanto riguarda l'esame a distanza,
queste generiche ragioni di cautela dovrebbero, poi, autorizzare, esse
ed esse sole, non meglio precisate, non si richiede neppure, evidentemente,
un particolare provvedimento motivato sul punto che spieghi quali sono
le ragioni di cautela, questo esame a distanza. Ora, a questo articolo
147 bis, a mio avviso, rompe la linearità della costruzione del
codice così come è stata concepita dal legislatore, mentre
il codice era tutto quanto costruito in funzione di una prova che doveva
essere raccolta nel dibattimento, di una prova, che attraverso l'esame
incrociato posturava nella sua più genuina espressione la presenza
fisica della fonte di prova, per delle ragioni contingenti che però
devono essere sottoposte, adesso, al vaglio e all'attenzione del Tribunale,
perchè le ragioni pratiche possono essere le più varie, ma
non è detto che tutte le ragioni pratiche possono avere accoglimento
in norme giuridiche, possono essere tutte quante disciplinate in maniera
conforme ai principi della costituzione, all'improvviso questa linea che
era stata costruita dal legislatore, viene interrotta dall'articolo 147
bis, che sottrae alla fisicità del dibattimento una fonte di prova
e che consente che essa venga assunta a distanza, sottraendo quindi a mio
avviso, all'esame incrociato, proprio una delle caratteristiche fondamentali
che lo contraddistinguono e che lo rendono efficace quindi per contatto
immediato e anche fisico, come dicevo prima, tra colui che procede all'esame
e la fonte di prova che deve essere esaminata. nella misura in cui l'articolo
147 bis, interviene nel rompere la linearietà di questa ricostruzione,
essa si propone come una norma palesemente irragionevole rispetto al sistema
e, quindi, a mio avviso, ricade sotto il profilo di una illegittimità
costituzionale per violazione dell'articolo 3 della costituzione, nella
misura in cui, come ormai noi sappiamo, l'articolo 3 serve anche a consentire
al giudice del merito prima e poi al giudice della Corte Costituzionale
di verificare la ragionevolezza di una norma, intendendosi per ragionevolezza
anche la sua coerenza con le linee del sistema, se vogliamo aggiungere
qualche cosa sotto il profilo dell'articolo 3 facciamo poi presente che,
oltre tutto, questa disposizione dovrebbe valere solo... dovrebbe valere
solo per coloro per i quali sono stati raggiunti particolari accordi e
che quindi sono stati ammessi a programmi o a misure di protezione. Là
dove è evidente che le ragioni di cautela, in realtà, valgono
per tutti, non è detto che soltanto nei confronti di persone sottoposte
a programmi di protezione ricorrano misure di cautela, basterebbe vedere
con quale cautela si procede, oltre tutto, a trasferimenti di imputati
che non hanno prestato la loro collaborazione per far presente che, in
realtà, le ragioni di cautela sussisterebbero anche nei confronti
di queste persone che, dal punto di vista del raggiungimento della verità
in un processo, quelle possono essere fonti di prova altrettanto importati
di quelle che hanno prestato la loro collaborazione, quindi, oltre tutto,
anche sotto questo punto di vista, non si riesce a comprender perchè
alcuni dovrebbero essere cautelati sol perchè hanno prestato il
loro assenso a una collaborazione e se ne dovrebbe, quindi, consentire
l'esame a distanza, mentre, invece, per gli altri, non dovrebbero valere
queste cautele e quindi debbano essere per forza sentiti in presenza delle
parti nella fisicità del dibattimento. Quindi, anche sotto questo
punto di vista mi pare che venga sottolineata la irragionevolezza di questa
disposizione, la quale, per di più, non tiene assolutamente in alcun
conto quelle che sono le esigenza della Difesa e questo è l'altro
profilo, quindi, di illegittimità costituzionale della disposizione,
non tiene presente quelle esigenze della Difesa che si esaltano proprio
nell'esame diretto, nella presenza... con la presenza fisica della fonte
di prova che deve essere esaminata. Noi, d'altra parte, per quel poco di
esperienza che abbiamo in questo sistema, abbiamo già saputo di
particolari inconvenienti che si realizzano nell'ambito di queste forme
di assunzione della prova, sembra, almeno, ma il Tribunale forse ha già
più esperienza che non noi, sembra...
PRESIDENTE:
No, noi non... Il tribunale, questo Tribunale non ha nessuna esperienza
in materia.
AVV.COPPI:
Ora, però, sembra che queste... le voci delle parti giungano
a destinazione con un certo intervallo sul modo, cioè di come arrivano
a distanza le voci nelle telefonate intercontinentali, si sa di interruzioni
che sono avvenute per incidenti tecnici, proprio nel bel mezzo di un esame
della fonte di prova e quindi domande che sono rimaste in sospeso con la
possibilità per la fonte di prova di riflettere, fino a quando la
riparazione non è stata effettuata, sulla risposta che deve essere
data, non sappiamo neanche se il mezzo che è, stato predisposto
consenta, almeno il rispetto dell'articolo 146, cioè della contemporanea
visibilità di tutte le persone che si trovano nel luogo in cui deve
essere assunto questo testimone, per questa fonte di prova. Ecco, questo
è, detto molto sinteticamente, signor Presidente, il problema che
noi intendiamo sottoporre alla sua attenzione. la Difesa del senatore Andreotti,
e il senatore Andreotti, per primo, credo abbiamo dimostrato, nel corso
di questi mesi che sono passati dalla prima udienza, la volontà
di collaborare con la massima lealtà con il Tribunale innanzi tutto
e con i nostri contraddittori, per dare, nei limiti del possibile, a questo
procedimento l'andamento più svelto e più sollecito che sia.
Non lo abbiamo mai detto a scopo puramente retorico o a scopo dimostrativo,
o ad uso e consumo della opinione pubblica, noi siamo veramente, fortemente
interessati ad un andamento sollecito di questo processo ed in ogni occasione
in cui si è dovuta compiere una opzione tra tante varie soluzioni,
la Difesa del senatore Andreotti ha scelto sempre quella che consentisse
di eliminare qualsiasi ostacolo al rapido andamento di questo processo,
ma questa è una situazione sulla quale la Difesa del senatore Andreotti
non può non esprimere la sua preoccupazione, è una preoccupazione,
direi, che va anche al di là di quella che è la nostra posizione,
perchè come il Tribunale comprende, è una questione di principio
che interessa un pò tutta la nostra civiltà giuridica. Noi
sappiamo che si risponderà che in altri paesi si ricorre, da tempo,
a questo sistema di assunzione della prova a distanza, a noi non interessa
affatto, noi stiamo ai principi del nostro sistema, interpretiamo il principio
della inviolabilità della Difesa, in coerenza con quel che il legislatore
aveva voluto fare nel momento in cui ha introdotto un procedimento di carattere
accusatorio, conosciamo quali sono le ragioni per le quali è stato
introdotto ,l'esame incrociato, sappiamo che ll'esame incrociato intanto
ha una sua efficacia proprio in quanto vi sia questa fisica presenza della
persona da esaminare, a disposizione delle parti, in modo che ne sia controllata
anche la reattività alle domande che gli vengono proposte, tutto
questo si dissolve in questa assunzione a distanza, o corre, comunque,
il rischio di risolversi fortemente in questa assunzione a distanza. ora,
il Tribunale potrà, forse, ritenere forzata questa nostra questione
di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 3, all'articolo
24 della Costituzione, certo se le norme vengono esaminate da un punto
di vista puramente letterale, si potrebbe anche convenire sul fatto che
la nostra è una questione che viene posta ai limiti e al margine
della legittimità costituzionale, ma se questo giudice, come è
giusto che sia, seguendo un antico insegnamento che si ricollega addirittura
ad un nome illustre da tutto noi venerato, quello di Calamandrei, vorrà
ritenere che la Costituzione non è semplicemente un complesso di
norme distaccata l'una dall'altra, ma vorrà intendere soprattutto
lo spirito della costituzione, e quindi per quanto riguarda le norme di
natura penali che fanno parte della Costituzione, leggere il significato
di quelle norme secondo lo spirito che da esse promana, non potrà
non rendersi conto che tutte le disposizioni che riguardano il procedimento
penale e in modo particolare quel dettato secondo cui la Difesa è
un diritto inviolabile dell'imputato, non può non esser letta nel
senso che il progresso che la civiltà giuridica, che l'adeguamento
dei nostri processi a quelli che sono i principi fondamentali della nostra
Costituzione, i principi fondamentali ormai della civiltà giuridica
non può non essere nel senso di un processo accusatorio, nell'ambito
del quale, effettivamente, si realizzi il contraddittorio nella sua massima
espansione, nella sua massima pienezza e nell'ambito del contraddittorio,
quindi, questo esame incrociato caratterizzato proprio dalla disponibilità
fisica della fonte di prova. Ecco perchè noi eccepiamo, quindi la
illegittimità costituzionale dell'articolo 147 bis delle norme di
attuazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
PRESIDENTE:
I P.M., se sono in grado di replicare subito oppure vogliono in pò
di tempo, non so?
VOCI FUORI MICROFONO
PRESIDENTE:
Prego.
P.M.:
Il Presidente intendeva dire sono in grado di replicare subito o vogliono
differire...
PRESIDENTE:
Si.
P.M.:
No, no, siamo...
PRESIDENTE:
Per la loro discrezionalità.
P.M.:
No, no, siamo perfettamente...
PRESIDENTE:
Dato che è una questione nuova e quindi richiede uno studio,
ecco.
P.M.:
La questione, signor Presidente, è apparentemente nuova, perchè
viceversa è preceduta da un'amplissimo dibattito che è quello
che si è sviluppato e si sta, tuttavia, sviluppando, in ordine alla
introduzione, anche nel nostro sistema della prova che si viene a formare
attraverso il sistema delle teleconferenza. Io, a nome delll'ufficio che
rappresento, sono assolutamente soddisfatto del punto di partenza dal quale
ha mosso le proprie premessa la Difesa dell'imputato Andreotti, cioè
il principio di ragionevolezza del sistema. Sono contento che abbia preso
le mosse dal principio di ragionevolezza del sistema perchè è
proprio questo il punto più nuovo che i giudici della Corte Costituzionale,
i quali come a tutti ben noto, hanno riscritto e stanno riscrivendo il
codice di procedura penale, insistono a partire dalle più volte
ricordate sentenze del 1992, numeri 254 e 255 e quelle successive, fino
alla recentissima sentenza della quale abbiamo avuto notizia dagli organi
di stampa ieri. Insistono sul principio di ragionevolezza del sistema perchè
sostengono, giustamente ad avviso di questo P.M., che tutte le norme vadano
ricondotte a una coerenza complessiva e non vadano assolutamente lette,
soprattutto nel momento in cui se ne eccepisce la legittimità costituzionale,
da un punto di vista che non tenga conto di tutti gli altri punti di vista
compresenti nel sistema. Ed è proprio per questo che, anticipando
le conclusioni, ritengo che la eccezione di costituzionalità dell'articolo
147 bis, delle disposizioni di attuazione, in riferimento, sia pure ai
margini, così come molto onestamente, dal punto di vista intellettuale
ha sottolineato lo stesso avvocato Coppi, viene fatto con riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione. Perchè la introduzione dell'articolo
147 bis, che è stato, lo ricordo solo a me stesso, introdotto col
notissimo decreto legge dell'8 giugno 1992, successivo di appena 15 giorni
alla strage di capaci, ha segnato un momento di rottura della linea di
impostazione del codice, così come è stato richiamato dalla
Difesa, che da quel momento ha segnato una inversione di tendenza nella
presa di coscienza di ciò che l'attuale codice di procedura penale
poteva o doveva dare in nome di un altro principio costituzionale che è
stato definito dai giudici della consulta un principio cardine, cioè
l'accertamento della verità che resta uno dei pilastri del nostro
sistema processual-penalistico, a partire da quel momento del 1992. Infatti,
da quel momento, da qual decreto legge, nel nostro sistema sono state introdotte
tutta una serie di norme tra cui anche la legge cosiddetta sulla protezione
dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, che è giunta
a completamente, sostanzialmente, nel 1993, se non vogliamo addirittura
portarla al 1994, tenendo in considerazione anche il regolamento di attuazione
che ha una larghissima importanza, e questo complesso di norme non possono
non essere tenute in considerazione nel momento in cui noi parliamo di
ragionevolezza del sistema, ed è proprio sulla base della premessa
che noi sottolineamo e riteniamo valida, cioè la ragionevolezza
del sistema che restiamo quanto meno sorpresi che oggi, si possa eccepire
la legittimità costituzionale di un mezzo, perchè il sistema
della video conferenza è soltanto... Prego?
AVV.COPPI:
Dico, l'illegittimità...
P.M.:
Si eccepisca la legittimità, quindi si sollevi la illegittimità.
AVV.COPPI:
Comunque ci siamo capiti.
P.M.:
Comunque ci siamo capiti. Dicevo, colpisce, stupisce che, oggi, si possa
discutere e si possa dubitare della legittimità costituzionale del
sistema delle video conferenze, nel momento in cui è in corso un
amplissimo dibattito che porterà prevedibilmente all'allargamento
del sistema della video conferenza, non già al ristretto ambito
delle previsioni di cui all'articolo 147 bis, ma addirittura alla partecipazione,
alla partecipazione degli stessi imputati ai dibattimenti che li riguardano
in un luogo che sia contestuale sotto il profilo multimediale, anche se,
fisicamente, distinto da quello in cui siede il giudice che sta conducendo
il loro processo, e addirittura di ieri una ribadita dichiarazione del
ministro della Giustizia, in questo senso, il quale ha sottolineato che
deve essere posta fine al cosiddetto turismo carcerario che porta, ancora
oggi, gli imputati in nome di una fisicità, nel senso tradizionale
e oseremmo dire, ottocentesco del termine, ai molteplici processi ai quali
taluni di essi sono, oggi, chiamati a rispondere, perchè qual'è
il sistema che si va delineando e sempre più si delinerà
un futuro nel nostro processo penale? E' quello di una udienza multimediale,
nella quale, probabilmente, l'ancoraggio tra il luogo in cui siede il giudice
e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si celebra un dibattimento,
riguarderà solo ed esclusivamente il giudice e non più le
parti, intendendo tra le parti, addirittura, gli stessi difensori e gli
stessi rappresentanti dell'ufficio del P.M., l'importanza della contestualità
è da tenere in considerazione, solo con riferimento alla possibilità,
anche oggi assicurata, che tutte le parti siano contemporaneamente in grado
di intervenire in tempo reale nella udienza multimediale che si sta svolgendo,
e questo mi pare che sia un dato che dal punto di vista tecnico e dal punto
di vista effettuale è assicurato anche oggi. Non vorrei richiamare,
perchè è sicuramente noto a chi mi ascolta, tanto quanto
è noto a me, che il problema della presenza fisica dello stesso
imputato perchè, ripeto, è una problematica che è
già stata affrontata e per quanto ne so io, addirittura risolta
in senso positivo, nel momento in cui il precedente governo ha presentato
il disegno di legge sulla cosiddetta video conferenza che dovrà
riguardare anche gli imputati, e nella relazione che ha accompagnato quella...
quel disegno di legge, disegno di legge che, non so se sia stato ripresentato
ma che, sicuramente, almeno ad ascoltare, ripeto, l'intervento del ministro
Flick di ieri, sarà, probabilmente, ripresentato stamani o domani,
era già stato superato, cioè quello della presenza fisica,
ripeto, dello stesso imputato alla udienza che lo riguardava e venivano
richiamate, cito a memoria ma sarei in grado, da qui a qualche minuti di
citare, invece, esattamente gli arresti giurisprudenziali che sono richiamati
in quella relazione al disegno di legge, sono state richiamate delle sentenze
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in base alle quali è
stato ribadito che non vi è violazione del diritto di difesa nel
momento in cui si assicura, così come sottolineavo poc'anzi, che
l'imputato e quindi potremmo dire in questo caso ciascuna delle parti del
processo, è in grado di intervenire, in tempo reale, nella udienza
multimediale che lo riguarda. E' un problema che è già stato
affrontato innanzi ad una Corte Internazionale, proprio con riferimento
alla eccepita violazione di... eccepita e rigettata violazione dei diritti
di difesa riguardanti lo stesso imputato. E' proprio partendo da questa
premessa si è presentato quel disegno di legge che stava per essere
discusso nella passata legislatura e che, comunque, sarà sicuramente
ripresentato e discusso nella presente legislatura. Quindi se tutto questo
è vero, così come ritengo che sia non solo vero ma incontestabile,
e ovviamente da ritenere irrilevante, da ritenere non pertinente la eccezione
di costituzionalità che è stata avanzata stamani, con riferimento
addirittura a una irragionevolezza del sistema, per quello che riguarda
l'introduzione, a partire dal '92, della norma di cui al 147 bis, perchè
verrebbe meno, ho ricordato qual'è stato l'arresto giurisprudenziale
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sulla presenza fisica dell'imputato,
perchè verrebbe meno la presenza fisica di un imputato di reato
connesso ai fini di che cosa? Di assicurare la fisicità del... non
già dello scontro, perchè è stato detto dall'avvocato
Coppi, ma della possibilità di avere, di poter cogliere i trasalimenti,
le titubanze e quant'altro di un teste imputato di reato connesso. ecco,
io ritengo che, per quella brevissima esperienza che ho potuto maturare
in questi due mesi di sperimentazione del sistema della video conferenza,
che forse il sistema della video conferenza è addirittura più
impietoso di quanto non sia la stessa presenza fisica di un teste, di un
imputato che parla e che viene esaminato, contro esaminato direttamente
nell'aula nella quale si svolge il dibattimento, perchè, talvolta,
il semplice fatto di ascoltare con particolare attenzione le parole che
vengono proferite da chi sta parlando, le rende molto ma molto più
significative di quanto non avvenga quando l'apprezzamento avviene mediante
l'ascolto diretto e con presenza. ma si tratta, tra l'altro, di una delle
finalità della Cross Examination, che non credo che sia stata presa
in considerazione neppure da quei sistemi ai quali noi ci siamo rifatti
nella tendenziale introduzione, nel nostro sistema di un rito diverso da
quello che avevamo, perchè la rottura della filosofia, della linea
di impostazione del codice del 1988, è tutta da dimostrare, sotto
questo profilo, giacchè è noto a tutti noi che, addirittura,
si parla di un codice che tende all'accusatorio, ma che sempre più
si allontana dall'accusatorio, proprio per assicurare il rispetto ai canoni
fondamentali della nostra Carta Costituzionale sul processo penale, e che
quindi, non credo che possano essere invocati, in questo caso, per contestare
la possibilità di ascoltare un collaboratore di giustizia, con le
cautele che, per altro, sono sempre ad avviso di chi vi parla, minori di
quelle che dovrebbero essere assicurate, di un collaboratore di giustizia,
la cui esposizione a pericolo e non credo di violare alcun segreto istruttorio
perchè rivelo cosa che è stata detta pubblicamente, in una
prova formatasi in un dibattimento diverso da quello che ci occupa, aveva
visto cosa nostra, cioè quella stessa organizzazione della quale,
secondo impostazione dell'accusa, avrebbe fatto parte l'imputato Giulio
Andreotti, interessata, in fase esecutiva, a colpire uno dei testi di cui
questo ufficio ha chiesto la escussione nel presente procedimento, in occasione
di una sua partecipazione diretta ad una udienza che si è tenuta
nella città di Bologna, non molti mesi addietro. Ripeto, insistere
su questi argomenti mi sembra ultroneo e per quello che mi riguarda potrebbe
anche essere una caduta di stile. lascerei molto di più alla intelligenza
di chi mi ascolta che non alle capacità argomentative della mia
motivazione, su questo punto, sull'esigenza che ha mosso il sistema in
nome della sua ragionevolezza, a prevedere l'introduzione dell'articolo
147 bis, ed addirittura il potenziamento delle previsioni di cui all'articolo
147 bis, per evitare proprio quella fisicità della presenza delle
fonti di prova che, oggi, è stata richiamata dalla Difesa dell'imputato
Andreotti.
PRESIDENTE:
Il difensore della parte civile?
P.C.:
La problematica sollevata non pare, ad avviso della Parte Civile, che
ponga una questione di ragionevolezza dell'articolo 1476 bis. Il mezzo
audio visivo non è infatti un mezzo ordinario, ma il suo utilizzo
è rimesso alla valutazione del giudice, che al riguardo, non ha
un obbligo ma una facoltà. Deve il giudice valutare, caso, per caso,
se le esigenza particolari di tutela prevalgano rispetto alle esigenze
delle parti rappresentate anche dalla Difesa, e quindi decidere, con provvedimento,
adeguatamente motivato.
PRESIDENTE:
Va bene. E allora, il Tribunale si ritira in camera di consiglio, la
camera di consiglio sarà quella della V sezione penale e non questa,
per evidenti motivi.
VOCI FUORI MICROFONO
SOSPENSIONE
PRESIDENTE:
Si accomodino. Allora, il Tribunale ha emesso la seguente ordinanza,
decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo
147 bis delle norme di attuazione del, codice di procedura penale, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Difesa dell'imputato
all'udienza odierna, sentiti il P.M. e i Difensore della Parte Civile,
osserva l'articolo 147 bis, delle norme di attuazione al codice di procedura
penale, è stato introdotto con l'articolo 7 del decreto legge 8
giugno 1992, numero 306, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
1992, numero 356. In epoca immediatamente successiva alla strage di capaci,
per adeguare la vigente legislazione ad una realtà criminale connotata
da una estrema pericolosità e capacità di intimidazione.
Proprio nellì'ottica di una adeguata tutela della sicurezza dei
soggetti che, amnesia programmi di protezione, sono più di altri
esposti al rischio di aggressioni criminali, è stata introdotta,
con l'articolo 147 bis, la possibilità del ricorso dell'esame a
distanza degli stessi, anche mediante collegamento audio visivo. Nella
relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto
legge, si afferma, infatti, che la previsione del nuovo articolo 147 bis,
è dettata dalla intuibile esigenza di salvaguardare l'immagine delle
persone che per la collaborazione prestata alla giustizia, si trovano esposte
al rischio di ritorsione. prosegue la relazione evidenziato che la possibilità
di un esame a distanza, già da tempo utilizzato in altri paesi,
è lo strumento che meglio soddisfa le accennate esigenze e salvaguarda,
al tempo stesso, l'oralità e la dinamica probatoria, fisiche del
contraddittorio dibattimentale. Quanto osservato in ordine alla ratio della
norma, e dalle finalità che essa intende perseguire, rende evidente
che la disciplina impugnata che prevede una deroga alla regola ordinaria
della comparizione della persona da esaminare nel luogo ove si svolge il
dibattimento, sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza. Nell'ipotesi
in cui, infatti, si lamenti, come nel caso in esame, un asserito contrasto
con il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, occorre verificare
se la differenziata disciplina normativa di determinate situazioni risponda
o meno ad un principio di ragionevolezza. ha infatti osservato la Corte
Costituzionale, con pronta sentenza numero 89, del 25-28 marzo 1996, che
il giudizio di eguaglianza è in se un giudizio di ragionevolezza,
vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta
e la causa normativa che la deve assistere. Ove la disciplina positiva
si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel
sistema, ed ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori
che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa ragione della
norma a venire meno introducendo una selezione di regimen giuridico priva
di causa giustificativa e dunque sondata su scelte arbitrarie che, ineluttabilmente,
perturbano il canone dell'uguaglianza. nel caso in esame, invece, la deroga
introdotta dall'articolo 147 bis, è limitata ai casi di persone
ammesse in base alla legge a programmi o misure di protezione, e dunque
a quei soggetti in relazione ai quali è riconosciuta normativamente
l'esistenza di un grave ed attuale pericolo per effetto della loro collaborazione
a delle dichiarazioni rese. Articolo 9 del decreto legge 15 gennaio '91,
numero 8, convertito con modificazione dalla legge 15 marzo 1991, numero
82. La deroga dell'articolo 147 bis, è dunque giustificata in termini
di evidente ragionevolezza dalla primaria esigenza di salvaguardare il
prevalente diritto alla vita e alla integrità fisica della persona
da esaminare. manifestamente, priva di fondamento, e per tanto le eccezioni
di illegittimità costituzionale dell'articolo 147 bis sotto il dedotto
profilo della palese irragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione,
della suddetta disposizione. La norma, per altro, ha cura di prevedere
una serie idonei a garantire, comunque, la corretta assunzione della prova,
sia attraverso la presenza nel posto ove si trova la persona da esaminare,
di un ausiliario del giudice, o di altro pubblico ufficiale autorizzato
che attesta l'identità di essa, sia mediante l'indicazione da parte
dell'ausiliario medesimo delle cautele adottate al fine di assicurare la
genuinità dell'esame. la dedotta violazione del diritto di difesa,
ex articolo 24 Costituzione, in relazione all'assenza dall'aula di udienza
della persona da esaminare e alla conseguente impossibilità di vederne
il viso, cogliendo e valutando le espressioni del volto, non risulta fondata,
in quanto, anche nell'ipotesi di comparizione al dibattimento di persona
ammessa a programmi o misure di protezione, può essere preclusa
alle parti la visibilità del volto dell'esaminando per le stesse
ragioni di sicurezza che hanno imposto l'introduzione della norma in oggetto.
Nè la possibilità di vedere il volto della persona da esaminare
e la sua presenza in aula, costituiscono condizioni essenziali per una
corretta e completa assunzione della prova. Non può, in vero, disconoscersi
che la sua esposta disciplina risulta idonea a salvaguardare le esigenze
di sicurezza, concretamente configurabili, senza tuttavia determinare una
limitazione della essenziali manifestazioni del diritto di difesa, che
può, comunque. compiutamente esplicarsi mediante la diretta ed attiva
partecipazione alla formazione della prova nel contraddittorio e fra le
parti. Anche sotto tale profilo, pertanto, la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 147 bis, in relazione all'articolo 24 della
Costituzione, deve ritenersi manifestamente infondata. Per questi motivi,
visti gli articoli 147 bis, norme di attuazione del codice di procedura
penale, 24 legge 11 marzo 1953, numero 87, respinge le eccezioni di illegittimità
costituzionale dell'articolo 147 bis, delle norme di attuazione del codice
di procedura penale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
per manifesta infondatezza. Dispone procedersi oltre nel dibattimento.
A causa del protrarsi della camera di consiglio, e atteso che noi avevamo
la possibilità di esaminare l'imputato di reato connesso, Mutolo,
fino alle ore 14.00 e non oltre, il Tribunale dispone, dico, ci sentono,
lì, a Roma? Il Tribunale dispone la ricitazione dell'imputato di
reato connesso Gaspare Mutolo, per l'udienza di domani 30 maggio, ore 9.30.
Per quanto riguarda, invece, l'esame dell'imputato di reato connesso Cannella
Tullio, si rinvia detto esame a data da destinarsi. L'udienza è
tolta. Rinvio l'udienza a domani, ore 9.30.
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