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LEGGE SULL'EDITORIA
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  INTERVISTA A MAURO MASI
Grazie innanzitutto per la disponibilità a voler chiarire un tema che ha creato molta confusione...

Prego, prego, sono di passaggio tra un aeroporto e l'altro... Mi dica tutto...

Innanzitutto, non so se lei conosce Clarence...

Certo che lo conosco...

Quindi è preparato al tono delle domande...

Si, certo, lo conosco....

Noi siamo molto arrabbiati per questa legge, che ha scatenato un gran parapiglia, un casino...

Si, però la legge non c'entra niente.

Come sarebbe a dire non c'entra niente?

Non c'entra assolutamente nulla, perché la legge non prevede alcunché delle cose che sono state dette. E' un atteggiamento totalmente sbagliato.

Mah, fino ad oggi si pensava che l'interpretazione sarebbe stata diversa.

È qui lo sbaglio. Leggete la legge e ditemi dove si dicono le cose che sono state riportate in questi giorni. La legge non prevede alcun vincolo di registrazione per i siti, in nessun modo. Non c'è nessun vincolo aggiuntivo rispetto a quelli che erano presenti prima della legge. Zero, proprio non c'è.

E come mai allora tutte queste polemiche?

Me lo spieghi lei a me. Io non lo so.

Lei saprà che oggi Giulietti ha dichiarato che (cito testualmente) "l'obbligo di registrazione come testata presso il tribunale varrà esclusivamente per quelle imprese che richiederanno l'accesso ai finanziamenti".

Guardi, il discorso è questo: io faccio riferimento alla legge, e la legge non prevede alcun obbligo di registrazione di nessun tipo. La legge prevede all'art. 15 la semplificazione delle registrazioni che già esistono, cioè quelle registrazioni esistenti già prima di questa legge, secondo cui le testate tradizionali (così come le prevede la legge sulla stampa) devono iscriversi al Registro Nazionale della Stampa (che con la legge Maccanico del '97 e non con questa è diventato il "Registro dei comunicatori") e al Tribunale. L'Art. 15 è solo un meccanismo di semplificazione che equipara le iscrizioni. E' un concetto che non è esteso a niente e nessuno al di fuori di questa specifica legge.
L'altra cosa che prevede la legge è la definizione di "prodotto editoriale", che comprende sia l'editoria tradizionale che l'editoria multimediale. Ma anche questo non prevede alcunché di particolare o di nuovo. Se lei consulta la legge, l'art.1, comma 1, definisce il "prodotto editoriale" "limitatamente al valore della presente legge". Questo vuol dire che la legge non è estensibile ad alcunché. Quindi non c'è - e lo dico formalmente - alcun obbligo aggiuntivo, e non c'è l'obbligo dell'iscrizione a Tribunale per nessun sito. Proprio non esiste al mondo.

Noi ci limitiamo a constatare quello che è apparso sulla stampa...

Può essere uscita qualunque cosa, vuol dire che chi ha riportato quelle cose non si è informato.

Nell'intervista di Giulietti uscita su Repubblica però sono state dette cose diverse. Noi vorremmo capire il perché.

Ecco, questo sarebbe interessante davvero. Però quello che dice Giulietti è in parte giusto, nel senso che la legge - dal momento che è molto aperta verso la multimedialità e, anzi, vuole sostenere il salto dall'editoria tradizionale a quella multimediale - prevede un meccanismo di sostegno (tra cui il credito di imposta, un passo serio e importante: il 15% in 5 anni) per chi fa una serie di prodotti, ivi compresi i multimediali. Allora, tutto ciò dovrà essere definito tramite un regolamento di attuazione che non è compreso nella legge. E' chiaro che il regolamento di attuazione, nel momento in cui si devono dare dei contributi e fornire un sostegno pubblico, imporrà dei vincoli, compresa la registrazione per quelle testate che richiederanno i soldi. Tutto ciò sarà valido solo per chi vorrà accedere al finanziamento. Chi non vorrà farlo non avrà nessun obbligo, lo ripeto e lo dichiaro formalmente: la legge non prevede nè direttamente nè indirettamente alcun obbligo che vada ad aggiungersi a quelli precedentemente fissati.

Lei sta smentendo formalmente quanto è stato sino ad ora detto.

Guardi, io sono un tecnico: le dico come sarà l'applicazione tecnica e come stanno le cose. Basta leggersi la legge. Poi sarebbe interessante sapere perché si è creato questo pandemonio. Io non ve lo so dire, però posso dire che la norma è questa.

Ieri su "Repubblica.it" è uscita un'intervista in cui l'On. Chiti sostiene che "saranno considerate testate solo quei siti che aggiornano periodicamente". Lei capisce che un discorso come il suo tende a fare chiarezza, quello di Chiti, invece, contribuisce a generare incertezza...

Beh, io questo non posso dirlo. Io rispondo delle cose che dico. In ogni caso si sta parlando del regolamento di attuazione. Lei mi ha fatto una domanda, e io da tecnico sto alla norma: i fatti separati dalle opinioni. E i fatti sono questi: la legge non prevede alcun obbligo aggiuntivo per i siti internet, compresi quelli che fanno informazione.

Prendiamo ad esempio un sito a caso: Clarence...

Ecco, Clarence: no, nessun obbligo. Nel senso che ha gli stessi obblighi che aveva prima dell'entrata in vigore della legge. E' una cosa che posso sicuramente dire, essendo considerato da molti non solo quello che ha redatto la legge, ma anche uno dei maggiori tecnici italiani in questo settore: si fidi.

Meno male: se non fosse stato così avrebbe rilasciato questa intervista ad una testata clandestina.

L'art. 15 prevede semplicemente una semplificazione: per chi ne aveva l'obbligo, una registrazione al posto di due. L'Art. 1 è invece quello che è stato male interpretato laddove definisce i "prodotti editoriali", e comprende anche i multimediali. Ciò vuol dire che io, prodotto multimediale, dovrei comportarmi come gli altri prodotti editoriali: questa potrebbe essere l'interpretazione.

Quindi ci sarebbe bisogno di un direttore responsabile.

Quindi ci "potrebbe" essere il bisogno di un direttore responsabile. Però, ammesso e non concesso che sia così (perché la legge non deve essere interpretata, questo tipo di cose vanno definite esplicitamente), le dico che la legge stessa lo vieta. Perché l'Art. 1, comma 1, sostiene che "il prodotto editoriale - ai fini della presente legge...". Ecco, la frase "ai fini della presente legge" vuol dire che non si possono estendere questi concetti al di là di questa specifica legge. E che i prodotti editoriali sono così definiti soltanto con riferimento agli istituti previsti da questa legge (che prevede i contributi, eccetera). Le faccio un esempio: se il prodotto editoriale fosse così unitario, allora dovrebbe avere non solo il trattamento istituzionale (ovvero l'iscrizione al Tribunale), ma anche il tratamento fiscale: e questo vorrebbe dire che sui CD-Rom si dovrebbe abbattere l'IVA dal 20% al 4%. Invece non si può fare, proprio perché c'è scritto "ai fini della presente legge". Quello che ho fatto è un esempio che protrebbe rendere l'idea, tecnicamente si chiama "riserva di non esclusione", ovvero la legge stessa dichiara che non può essere usata in via interpretativa.

Lei ha parlato di un "regolamento di attuazione". Quando sarà pronto?

Il "regolamento di attuazione" lo stiamo facendo: è piuttosto complesso, ma ci siamo impegnati a finirlo entro l'estate.

Elezioni permettendo...

Beh, le istituzioni vanno avanti indipendentemente dalla politica.

Lei ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tre quarti dell'Internet italiana...

Eh, adesso però sarebbe bello scoprire (e se ci riuscite fatemelo sapere) da dove sono nate queste interpretazioni. Io un sospetto ce l'ho, vorrei dirlo a parte: secondo me si sono mischiati i temi del nuovo contratto con i giornalisti con quelli della legge sull'editoria. Sono due cose diverse. Il contratto dei giornalisti fa qualche riferimento per qualche cosa ai temi della legge, ma non c'entra niente: un contratto è sempre un contratto.

La nostra ipotesi, prima dell'intervista, era infatti che questa legge avesse come unico intento quello di fare un grande favore alla corporazione dei giornalisti.

No, non c'entra proprio un tubo.

Però il dubbio serpeggia.

Beh, il dubbio serpeggia: tutti i dubbi sono legittimi, ma la legge è legge, ma i vantaggi della legge sono quelli scritti, quindi...

  di Neri, Pluda e Porro
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   data: 10 aprile 2001 protezione contenuti: assente Aiuto  

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