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PROCREAZIONE ASSISTITA
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  IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
Ecco i punti principali della legge sulla fecondazione artificiale, così come è stata approvata dalla Camera. Ora il provvedimento passa al Senato. Per il momento, a voi non resta che leggere e inorridire...

DIRITTI DEL CONCEPITO E' consentito il ricorso alla procreazione assistita alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
NO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA Possibile soltanto quella omologa, in cui cioè vengono utilizzati seme ed ovulo della stessa coppia. Divieto invece per la eterologa, che richiede il ricorso ad un donatore esterno.
SI' ALLE COPPIE DI FATTO, NO A SINGLE E OMOSESSUALI Possono accedere alla procreazione medicalmente assistita le coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugate o conviventi. Via libera quindi alle coppie di fatto, disco rosso invece per quelle di omossessuali e per i single.
NO A SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI E' possibile la ricerca clinica e sperimentale solo a fini terapeutici e diagnostici collegati alla tutela della salute dell'embrione stesso, e quando non siano disponibili metodi alternativi.
LIMITI A PRODUZIONE EMBRIONI Non potrà essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto e comunque non superiore a tre. Vietata la riduzione di embrioni nelle gravidanze plurime, fatti salvi i casi previsti dalla legge sull'aborto.
NO A CLONAZIONE Vietati anche tutti gli interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete.
NO A CONGELAMENTO E SOPPRESSIONE EMBRIONI Vietato congelare e sopprimere embrioni, fermo restando quanto stabilito dalla legge sull'aborto. Per quelli congelati prima dell'entrata in vigore della legge, il ministero della Salute dovrà fissare modalità e termini di conservazione.
RICONOSCIMENTO DEI NATI I bambini messi al mondo grazie alla fecondazione artificiale assumono lo status di figli legittimi o riconosciuti. Non è possibile il disconoscimento per i nati dopo il procedimento eterologo (vietato), quando la coppia abbia manifestato il suo consenso al ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Nessuna possibilità invece per il donatore di rivendicare legami con il nato.
STRUTTURE AUTORIZZATE Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate iscritte in un apposito registro.
OBIEZIONE DI COSCIENZA Medici e personale ausiliario potranno astenersi dal praticare la fecondazione artificiale quando sollevino obiezione di coscienza, da comunicare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
SANZIONI Solo amministrative per i medici che applicano la fecondazione eterologa o ai soggetti non ammessi dalla legge (minorenni, single, omossessuali), con la possibilità di sospensione dall'esercizio della professione variabile da un minimo di un anno ad un massimo di tre. Nessuna punibilità invece per coppie o singoli. Carcere da dieci a venti anni ed interdizione perpetua dalla professione per i medici che attuano la clonazione; reclusione da un anno a tre per chi realizza, organizza e pubblicizza la commercializzazione di gameti ed embrioni o la surrogazione di maternità. Carcere anche per chi applica la sperimentazione sugli embrioni e ricorre al congelamento e alla soppressione.
COSTI Le tecniche di fecondazione assistita non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e quindi non sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Previsto comunque dal governo un fondo speciale che per il 2003 prevede uno stanziamento di 6 milioni e 800mila euro.

  di Maurizio Pluda
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   data: 13/21 giugno 2002 protezione contenuti: assente Aiuto  

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