In Italia il boicottaggio è stato regolamentato inizialmente da una legge fascista (art. 507 del codice penale) che lo inquadrava come un reato. Veniva infatti paragonato alla stessa stregua dello sciopero ed era stato pensato dal legislatore fascista per prevenire le azioni dei lavoratori e degli oppositori del regime che potevano usare questo mezzo per intraprendere azioni di lotta a sfondo sindacale e politico.
Comunque in questi ultimi anni numerose sono state le proposte (tra cui il disegno di legge 4016) per l'abrogazione dell'articolo 507 del codice penale definito come "una reminiscenza dell'ordinamento fascista". I progetti per l'eliminazione di tale norma vanno ricercati nelle forti limitazioni del diritto dei consumatori ad organizzarsi e ad esercitare il loro diritto di scelta, così importante per orientare il mercato.
Ma per fortuna, grazie alla sentenza 290/74 della Corte costituzionale, l'articolo 507 è stato fortemente ridimensionato ed è stato sancito che "il boicottaggio è punibile quando è diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare".
Grazie a questa norma il boicottaggio non è più punibile se organizzato da associazioni e liberi cittadini per protestare contro azioni commerciali di imprese e multinazionali.
La riporova è che finora in Italia nessuna impresa boicottata ha mai fatto ricorso all'articolo 507.
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